Elezioni del 8-9 giugno 2024: modalità di voto

Istruzioni per l'esercizio del voto alle prossime elezioni Amministrative ed Europee

Data di pubblicazione:
30 Maggio 2024
Elezioni del 8-9 giugno 2024: modalità di voto

Sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 il Comune di Magnacavallo sarà interessato dalle consultazioni elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale oltreché dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.I seggi saranno aperti per la votazione sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23. Per esercitare il diritto di voto occorre avere al seguito documento di identità e tessera elettorale, della quale si invita a verificarne preventivamente la validità

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

Ciascun elettore può votare una sola lista:

a) tracciando un segno di voto solo sul contrassegno di lista. In tal modo, esprime un voto valido sia per la lista votata sia per il candidato alla ca­rica di Sindaco ad essa collegato;

b) tracciando un segno di voto solo sul nominativo del candidato alla carica di Sindaco, senza segnare il contrassegno di lista. Anche in questo caso, esprime il voto non solo per il candidato alla carica di Sindaco, ma anche per la lista ad esso collegata;

c) manifestando il voto di preferenza per candidati alla carica di con­sigliere comunale scrivendone il cognome nelle righe stampate sotto il contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa. In tal caso, esprime un voto valido anche per la lista cui appartengono i candidati votati e per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

L’elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale. Il voto di preferenza per un candidato consigliere si esprime scrivendo, nelle apposite righe stam­pate sotto il contrassegno di lista votato, il cognome del candidato o dei can­didati preferiti compresi nella lista medesima tenendo presente che nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguar­dare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della se­conda preferenza e che non è possibile esprimere voto di preferenza per un candidato consigliere NON compreso nella lista votata.

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA

Ciascun elettore può votare una sola lista tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. L’elettore può anche esprimere fino a un massimo di tre voti di preferenza per candidati di una lista. Nel caso di due o di tre pre­ferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso di­verso, pena l’annullamento della seconda e della terza preferenza. Resta inteso che, nel caso di espressione di tre preferenze, non ha alcuna rilevanza l’ordine in cui vengono indicati candidati di sesso maschile o femminile, nel senso che possono valida­mente votarsi, in successione, prima due candidati dello stesso sesso e poi il candidato dell’altro sesso.

Il voto di preferenza deve essere espresso esclusivamente per can­didati compresi nella lista votata e si esprime scrivendo nelle apposite righe tracciate a fianco del contras­segno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti compresi nella lista medesima; in caso di identità di cognome fra più candidati, si deve scrivere sem­pre il nome e il cognome e, se occorre, la data e il luogo di nascita.

Ultimo aggiornamento

Lunedi 03 Giugno 2024