Adempimento obbligo scolastico A.S. 2024/2025

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Data:

07 febbraio 2024

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Descrizione

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI GENERALI, SCUOLA E CULTURA


Visto l’art. 34 della costituzione che testualmente recita:
«1. La scuola è aperta a tutti. 
2. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. 
3. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. 
4. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.»;
Visto il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e s.m.;
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 13 dicembre 2001, n. 489, recante: «Regolamento concernente l’integrazione delle norme relative alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico»;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante: «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;
Visto il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, recante: «Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53» e s.m.;
Visto il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76, recante: «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53» e s.m.;
Visto il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139: «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
Visto l’art. 4 del d.P.R. 20 marzo 2009, n. 89;
Visto lo statuto comunale;


RENDE NOTO

in applicazione delle norme prima richiamate:
1. Sono soggetti all’assolvimento dell’obbligo di istruzione i fanciulli dal sesto al sedicesimo anno di età. Agli alunni portatori di handicap è consentito il completamento della scuola dell’obbligo anche fino al compimento del diciottesimo anno di età.
2. Ha assolto l’obbligo di istruzione l’alunno che abbia frequentato le scuole primarie, secondarie di primo grado e il secondo anno delle scuole secondarie di secondo grado, statali o non statali, abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme vigenti. I genitori del minore o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente alla sua istruzione e/o formazione devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.
3. Rispondono dell’assolvimento dell’obbligo i genitori del minore o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci.
In relazione al disposto dell’art. 4, comma 1, del d.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, questo ufficio ha compilato l’elenco dei minori che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento, soggetti all’obbligo di istruzione. 
4. L’art. 4, comma 2, dello stesso d.P.R. n. 89/2009, testualmente dispone: «Possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento».

 

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