La tutela del cittadino “contro” le richieste di accesso fatte da altri rispetto ai suoi dati
Se ciascun cittadino ha un diritto illimitato ad accedere ai dati del comune, anche gli altri cittadini hanno il medesimo diritto, anche per i dati che lo riguardano.
I diritti di riservatezza (la privacy) sembrano completamente disattesi.
A tutela della privacy il legislatore ha previsto la notifica ai controinteressati delle istanza di accesso che riguardano dati personali riferiti a terze persone, e ha posto dei limiti alla pubblicazione di questi dati personali, quali, ad esempio, la corresponsione di contributi per ragioni di salute.
In estrema sintesi quando il comune riceve una richiesta di accesso civico per dei documenti o atti in cui sono contenuti dei dati personali diversi da quelli del richiedente, deve darne notizia preventiva al cittadino controinteressato, che potrà opporsi con un’adeguata e motivata nota al comune.
Spetterà poi al funzionario comunale decidere se prevale la trasparenza dell’attività amministrativa o la privacy del cittadino controinteressato o se potrà attivare dei meccanismi per salvaguardare entrambi i diritti.