Il Sindaco, viste le leggi in materia di leva militare rende noto che (a norma degli artt. 1935, comma 3, e 1936, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare”) l'elenco nominativo dei giovani iscritti nel corso dell'anno nella lista di leva della classe 2009 di questo Comune, è depositato presso l'ufficio Servizi Demografici per 15 giorni consecutivi a partire dal 1° febbraio.
Segnala, inoltre, che entro il predetto periodo di affissione, qualunque cittadino può segnalare all'ufficio Leva del Comune, osservazioni, dichiarazioni e reclami per eventuali omissioni relativi alla compilazione dell’elenco.
La legge impone ai genitori, ai tutori ed ai congiunti dei giovani iscrivendi nelle liste di leva, l'obbligo di denunciare la loro eventuale omissione dall'elenco.