Richiedere la costituzione di una Unione Civile

Servizio attivo

Possono costituire un'unione civile due persone maggiorenni dello stesso sesso, non legate da rapporti di parentela, affinità, adozione, da matrimonio o altra unione.

A chi è rivolto

Tutti i cittadini che intendono costituire un'unione civile.

Descrizione

L’unione civile è una procedura, introdotta nel 2016, che consente alle coppie omosessuali di formalizzare il proprio legame ed ottenere un riconoscimento giuridico nell’ordinamento e si costituisce tramite una dichiarazione congiunta da parte dei partner, i quali a seguito di ciò, godranno di una serie di diritti e doveri simili a quelli che derivano dal matrimonio, come l’assistenza morale e materiale reciproca.

Attraverso l'unione civile si realizzano i seguenti diritti e doveri per ciascun partner: l'assistenza morale e materiale; la coabitazione; la contribuzione economica ai bisogni comuni della famiglia in base alle proprie possibilità; l’indirizzo della vita familiare; la residenza da stabilire di comune accordo.

L’unione civile è soggetta alla scelta del regime patrimoniale. La comunione dei beni è il regime patrimoniale che automaticamente viene adottato quando non ci sono diverse manifestazioni di volontà da parte dei contraenti. Questo regime prevede conseguentemente che tutti gli acquisti fatti dalle parti dopo il matrimonio, costituiscono patrimonio comune. Sono esclusi dalla comunione dei beni : i beni che ciascuna parte aveva prima del matrimonio; ibeni avuti dopo l’unione civile per eredità o donazione; i beni di uso strettamente personale ed i loro accessori; i beni che servono all’esercizio della professione; i beni ottenuti come risarcimento di un danno patito. La separazione dei beni deve essere espressamente richiesta dalle parti e prevede che ciascuno conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante l'unione. La separazione dei beni viene annotata sull’atto di unione civile e riportata negli estratti.La scelta del regime patrimoniale deve essere dichiarata al momento della redazione del verbale di costituzione. Se la coppia è già unita civilmente, la modifica del regime patrimoniale dovrà essere dichiarata presso un notaio il quale provvederà successivamente ad inviare la comunicazione ai fini dell’annotazione sull’atto di unione civile.

 L'unione civile permette di godere dei diritti in materia di successione, della pensione di reversibilità, della possibilità di ottenere informazioni sullo stato di salute del partner e del diritto di essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno del compagno (se quest’ultimo è interdetto o inabilitato).

Non è tuttavia previsto l’obbligo di reciproca fedeltà né la possibilità di adottare un bambino. In quest’ultimo caso, tuttavia, vi è un filone giurisprudenziale che consente al partner di adottare il figlio biologico dell’altro mediante l’adozione in casi particolari

Le persone che si uniscono civilmente possono stabilire di assumere: un cognome comune scegliendolo tra i loro cognome oppure anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso; tuttavia la decisione deve essere comunicata al Comune.

Come fare

Per porre in essere la richiesta di costituire unione civile, è possibile procedere attraverso una delle seguenti modalità:

  • Procedure online: la richiesta deve essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Richiedi il servizio";
  • A mezzo PEC: la richiesta deve essere effettuata con l'invio dell'apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente all'indirizzo comune.magnacavallo@pec.regione.lombardia.it;
  • Presso il Municipio: il richiedente può fare richiesta attraverso la presentazione di un’apposita domanda, all' ufficio Piazza G. Marconi n. 5 - 46020 Magnacavallo (MN) del Comune. In caso di richiesta per conto terzi, deve essere presentata apposita richiesta scritta, accompagnata da fotocopia del documento di identità del richiedente.

Tuttavia, la procedura che permette l'unione si divide in due fasi: la richiesta posta in essere dalle parti che viene formalizzata innanzi all'ufficiale dello stato civile al quale ciascuna parte dovrà dichiarare: nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza ed il luogo di residenza; la costituzione dell'unione in cui le parti, nel giorno indicato dall'ufficiale dello stato civile  dovranno rendere personalmente e congiuntamente alla presenza di due testimoni, davanti all’organo competente del comune, dove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile.

Cosa serve

  • Per procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione delI'identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Per le domande trasmesse per mezzo PEC o presso il Municipio: Fotocopia della carta di identità o di un documento di riconoscimento equipollente, se l’istanza non è sottoscritta con firma digitale.

Tuttavia, per poter effettuare la richiesta serve soddisfare alcuni requisiti: 

  • di essere maggiorenni e dello stesso sesso;
  • di non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone;
  • di non essere parenti né affini o adottati tra di loro;
  • di essere capaci di intendere e volere;
  • di non avere condanne per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge dell'altra parte, ai sensi dell'art. 88 del Codice civile.

Cosa si ottiene

Costituzione dell'unione civile.

Tempi e scadenze

Può sempre essere effettuata la richiesta.

Costi

Nessun costo.

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Richiedere la costituzione di una Unione Civile direttamente online tramite il pulsante "Richiedi il servizio online" .

Casi particolari

Nel caso uno degli interessati sia cittadino straniero, deve essere allegata una dichiarazione, rilasciata dall’autorità consolare, dalla quale risulti che nulla osta all'unione civile secondo l’ordinamento giuridico del paese di appartenenza. Il nulla osta consolare deve essere legalizzato dalla Prefettura, salvo i casi di esenzione eventualmente previsti in accordi internazionali siglati dall’Italia, e se non è prodotto in lingua italiana, deve essere tradotto.   Se il paese di appartenenza non rilascia il nulla osta perchè non riconosce l'unione civile, questo è è sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato, ovvero da dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445 del 28/12/2000. Il documento deve contenere le generalità complete dell’interessato e deve essere in regola con le disposizioni relative alla legalizzazione o ad eventuali specifiche convenzioni in materia.

Ulteriori informazioni

Normativa di riferimento:  LEGGE 20 maggio 2016, n. 76. recante, "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" e  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2016, n. 144, recante, "Regolamento sulle disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile".

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Argomenti:

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Pagina aggiornata il 02/10/2024