L’unione civile è una procedura, introdotta nel 2016, che consente alle coppie omosessuali di formalizzare il proprio legame ed ottenere un riconoscimento giuridico nell’ordinamento e si costituisce tramite una dichiarazione congiunta da parte dei partner, i quali a seguito di ciò, godranno di una serie di diritti e doveri simili a quelli che derivano dal matrimonio, come l’assistenza morale e materiale reciproca.
Attraverso l'unione civile si realizzano i seguenti diritti e doveri per ciascun partner: l'assistenza morale e materiale; la coabitazione; la contribuzione economica ai bisogni comuni della famiglia in base alle proprie possibilità; l’indirizzo della vita familiare; la residenza da stabilire di comune accordo.
L’unione civile è soggetta alla scelta del regime patrimoniale. La comunione dei beni è il regime patrimoniale che automaticamente viene adottato quando non ci sono diverse manifestazioni di volontà da parte dei contraenti. Questo regime prevede conseguentemente che tutti gli acquisti fatti dalle parti dopo il matrimonio, costituiscono patrimonio comune. Sono esclusi dalla comunione dei beni : i beni che ciascuna parte aveva prima del matrimonio; ibeni avuti dopo l’unione civile per eredità o donazione; i beni di uso strettamente personale ed i loro accessori; i beni che servono all’esercizio della professione; i beni ottenuti come risarcimento di un danno patito. La separazione dei beni deve essere espressamente richiesta dalle parti e prevede che ciascuno conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante l'unione. La separazione dei beni viene annotata sull’atto di unione civile e riportata negli estratti.La scelta del regime patrimoniale deve essere dichiarata al momento della redazione del verbale di costituzione. Se la coppia è già unita civilmente, la modifica del regime patrimoniale dovrà essere dichiarata presso un notaio il quale provvederà successivamente ad inviare la comunicazione ai fini dell’annotazione sull’atto di unione civile.
L'unione civile permette di godere dei diritti in materia di successione, della pensione di reversibilità, della possibilità di ottenere informazioni sullo stato di salute del partner e del diritto di essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno del compagno (se quest’ultimo è interdetto o inabilitato).
Non è tuttavia previsto l’obbligo di reciproca fedeltà né la possibilità di adottare un bambino. In quest’ultimo caso, tuttavia, vi è un filone giurisprudenziale che consente al partner di adottare il figlio biologico dell’altro mediante l’adozione in casi particolari.
Le persone che si uniscono civilmente possono stabilire di assumere: un cognome comune scegliendolo tra i loro cognome oppure anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso; tuttavia la decisione deve essere comunicata al Comune.