La giunta è un organo collegiale composto dal sindaco, che ne è anche presidente, e da un numero di assessori, stabilito dalla normativa statale e/o dallo statuto comunale (art. 47 del d. lgs. 267/2000).
La legge n°56 del 07/04/2014 ha stabilito, per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, un numero massimo di due assessori.
Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti gli assessori sono nominati all'interno del consiglio comunale, salvo che lo statuto preveda la possibilità di nominarli anche al di fuori; in ogni caso non esiste alcuna incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere.
Il sindaco ha la più ampia discrezionalità nella nomina degli assessori.
Ciascun assessore riceve, di norma, una o più deleghe relative a settori specifici dell'azione amministrativa comunale.