Amministrazione Trasparente

Provvedimenti

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

 

Art. 23 – Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

a) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97));

b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;

c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97));

d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11  e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).

 

 

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