Amministrazione Trasparente

ANNUALITA’ 2020

FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 SETTEMBRE 2020. PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI RIFERITI ALL’ANNUALITA’ 2020. FONTE DI FINANZIAMENTO, IMPORTI ASSEGNATI E FINALIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO.

 

FONTE DI FINANZIAMENTO:

FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI CON UNA DOTAZIONE DI 30 MILIONI DI EURO PER CIASCUNO DEGLI ANNI 2020, 2021 E 2022

Si vedano:

  • Legge 27 dicembre 2017, n. 205, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, articolo 1, commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall’articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020:
    • “65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione. 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;
  • D.P.C.M. del 24 settembre 2020 (G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 2020), “Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022” ed in particolare l’Allegato n. 2 che assegna a questo ente per l’annualità 2020 € 31.096,00, per l’annualità 2021 € 20.731,00, per l’annualità 2022 € 20.731,00.

 

IMPORTI ASSEGNATI:

N. ord.

Prot. di arrivo della domanda

Contributo assegnato

1

5807

 €                         4.850,29

2

5809

 €                         1.000,00

3

5824

 €                         2.443,86

4

5845

 €                         4.376,35

5

5866

 €                         1.964,23

6

5868

 €                      12.438,31

7

5881

 €                         4.022,74

 TOTALE

 €                      31.095,78

 

FINALIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO:

Il contributo è stato erogato, una tantum, a fondo perduto a favore delle micro e piccole imprese che svolgono attività commerciale e artigianale sul territorio comunale anche mediante un’unità operativa. L’erogazione dei contributi è volta a fornire una risposta alle suddette imprese anche al fine di fronteggiare le difficoltà correlate all’epidemia “COVID-19”, semplificando i tempi, la complessità del processo di istruttoria e di erogazione secondo l’indirizzo in tal senso disposto dal D.P.C.M. 24 settembre 2020. Nell’assegnazione dei contributi è garantito il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all’articolo 8 del medesimo Regolamento.

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